Saggio breve
Le unioni civili

COMPITO IN CLASSE DI ITALIANO/SAGGIO BREVE
Sviluppa l'argomento scelto in forma di "saggio breve" o di "articolo di giornale" utilizzando i documenti e i dati che lo corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola, la tua trattazione anche se con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Dà al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). Organizza la trattazione suddividendola in paragrafi, cui dare uno specifico titolo. Se scegli la forme dell'articolo di giornale, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo "pezzo". Dà all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilevo). Per entrambe le forme di scrittura non superare le 4-5 colonne di metà foglio protocollo.

3. Ambito socio-economico
Argomento: le unioni civili

Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso; il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni. (da Wikipedia)

I seguenti paesi non prevedono alcuna legislazione specifica per la regolamentazione delle unioni civili: Albania, Bulgaria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Polonia, Repubblica di Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Vaticano. (da Wikipedia)

L'Italia non ha attualmente una legislazione effettiva per le unioni civili. Nel febbraio 2007 è stato proposto dal Governo un disegno di legge che riconosce le unioni di fatto, approvato dal Consiglio dei Ministri.
I primi disegni di legge in proposito furono presentati nel 1986, grazie all'"Interparlamentare donne Comuniste" e ad Arcigay (associazione per i diritti degli omosessuali), la prima proposta di legge (mai calendarizzata) fu presentata da Alma Agata Cappiello, avvocato e parlamentare socialista, nel 1988. Dagli anni Novanta è aumentato il numero di proposte di legge per disciplinare le unioni civili presentate sia alla Camera che al Senato, così come sono diventati pressanti gli inviti del Parlamento Europeo alla parificazione dei diritti di coppie gay e coppie eterosessuali. Sin dall'inizio, il dibattito politico ha registrato da parte della Chiesa cattolica forti obiezioni ed aspre critiche all'adozione di una legislazione per le unioni civili.
È attualmente in discussione alla Camera dei Deputati un disegno di legge di Franco Grillini, che richiama i Pacs francesi, teso a regolamentare le unioni anche tra individui dello stesso sesso.
A livello locale, il movimento LGBT, ha chiesto in diverse città italiane di istituire registri delle unioni civili. La registrazione anagrafica della convivenza ha solo un significato simbolico, a meno che il singolo Comune non decida di aggiungere al valore simbolico dell'unione diritti reali (ad esempio, accesso agli alloggi popolari). [Ö]
Oltre che eccezioni a livello geografico esistono anche delle eccezioni per alcune categorie di persone. I partner di giornalisti e onorevoli, anche se non sposati, possono usufruire del trattamento sanitario del partner appartenente a queste categorie, inoltre per gli onorevoli è possibile lasciare al proprio partner la pensione di reversibilità, anche se tra di loro non sussiste alcun legame matrimoniale.
L'8 febbraio 2007 il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede i riconoscimenti delle unioni di fatto, non sotto la denominazione comune di PACS, ma bensì di DICO. Tale disegno deve ancora essere sottoposto al voto parlamentare. Visti i problemi numerici al Senato, ed alcuni problemi di ordine tecnico giuridico, un comitato ristretto, della commissione giustizia che ha come relatore il senatore Cesare Salvi (Sinistra Democratica), ha elaborato una nuova proposta di legge sul CUS (contratto di unione solidale). Questa proposta di legge, aperta a tutte le coppie etero e gay, verrebbe stipulata davanti al giudice di pace o dal notaio. Quest'ultimo comunicherebbe l'atto al giudice di pace, dove verrebbe trascritto in un pubblico registro.
Questa nuova soluzione è il risultato di un lavoro su tutte le proposte di legge presentate al Senato in questa legislatura, compreso il ddl del governo sui Dico, ed in particolare sulla proposta di Biondi. Si prevede la votazione in aula al Senato nei primi mesi del 2008. [Ö]
In Olanda il matrimonio è aperto alle coppie dello stesso sesso dal 2001.
Per quanto riguarda le unioni civili, già dal 1 gennaio 1998 la legge 5 luglio 1997 permetteva alle coppie dello stesso sesso, e di sesso diverso di registrarsi in appositi registri comunali delle unioni civili e ottenere gli stessi diritti delle coppie sposate:
- i partner sono obbligati alla fedeltà, aiuto e reciproca assistenza
- sono obbligati a condividere la responsabilità per la cura e mantenimento dei minori
- vi è obbligo di convivenza
- a meno che non dispongano altrimenti si instaura un rigoroso sistema di comunione universale dei beni
- sui partner grava reciproco obbligo di mantenimento
- ogni partner ha il diritto di amministrare i beni che costituiscono il suo apporto alla comunione
- vi è responsabilità solidale per i debiti contratti in comune
- vi sono diritti di successione analoghi a quelli del matrimonio
- i partner possono usare il nome dell'altro
L'unione registrata si scioglie per la morte di uno dei partner, per assenza o scomparsa di uno dei partner o per provvedimento di scioglimento del giudice. In caso di separazione è necessario prevedere l'eventuale corresponsione di alimenti al partner che non avesse risorse sufficienti.
Dal 1° luglio 1999, inoltre, è entrata in vigore una legge danese che autorizza il partner di una coppia registrata ad adottare il figlio dell'altro partner.
Il dibattito sulle unioni incomincia in Olanda nel 1993 con la presentazione di un disegno di legge che non avrebbe consentito la registrazione alle coppie omosessuali sebbene un rapporto del 1991 prevedesse l'introduzione di un modello aperto a tutte le coppie. Nel 1995 si decise di avvicinare l'istituto il più possibile al matrimonio. Nel 1996 gruppi di pressione del movimento gay argomentando che l'unione così come concepita non garantiva l'uguaglianza portò una maggioranza esigua alla Seconda Camera a votare una mozione sul tema.
Il Consiglio istituì la seconda commissione Kortmann per esaminare le conseguenze sul diritto internazionale privato del matrimonio omosessuale. Nel 1997 la commissione sostenne la necessità di potenziare la disciplina giuridica della relazione tra i partner e i figli dell'altro partner.
Dal 1979, infine, erano riconosciuti diritti minimi su tasse, immigrazione, reversibilità delle pensione ecc. alle coppie dello stesso sesso coabitanti. (da Wikipedia)

La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone omosessuali non può portare in nessun modo all'approvazione del comportamento omosessuale oppure al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l'unione matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell'umanità. La Chiesa non può non difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta la società.  (Joseph Ratzinger, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali)

Siamo ancora in attesa di un argomento, di un solo argomento consistente, a favore del riconoscimento legale dei PACS. Un breve ragionamento, assolutamente laico, potrà convincerci di quanto appena detto.
Le coppie di fatto si dividono in due categorie: quelle che non vogliono e quelle che non possono sposarsi. Delle prime, ragionando in linea di stretto principio, non solo è opportuno, ma è doveroso che il diritto non si occupi: l'intenzione dei conviventi (apprezzabile o meno che sia sul piano strettamente morale) è proprio quella - pur potendolo fare - di non legarsi giuridicamente e non si vede proprio perché la legge dovrebbe far loro la "violenza" di considerarle comunque legate, sia pure attraverso un labile PACS, contro la loro volontà. Si osserva: ma queste coppie escludono solo il matrimonio "tradizionale", non altre forme di riconoscimento giuridico; se chiedono l'istituzione del PACS è proprio perché vorrebbero usufruire di alcuni diritti (in genere di carattere economico), che non sono attualmente riconosciuti se non alle coppie sposate. Ma la ragione per la quale tali diritti non sono loro riconosciuti è che esse non hanno l'intenzione di assumere quei doveri che sono parte essenziale dell'istituto matrimoniale. Non si può, in buona sostanza, non valutare se non come parassitaria e quindi indebita l'intenzione di coloro che pretendono un riconoscimento pubblico della loro convivenza per ottenere diritti senza doveri. (Francesco D'Agostino, Riconoscere le convivenze?, "líOsservatore Romano", 14 gennaio 2006)

Con i progetti di legge in materia presentati da tempo anche al Parlamento italiano non ci si propone comunque di modificare né la concezione positiva del matrimonio nel diritto italiano, né quella so-ciologica della famiglia, che nessuna legge potrà mai di per sé modifi-care, ma solo di regolare il caso delle coppie omosessuali stabilmente conviventi che lo desiderino sulla base della piena parità di trattamen-to con quanto disposto, limitatamente ai rapporti fra i coniugi, nel ma-trimonio, e consentendo agli interessati la medesima libertà di scelta. (Franco Grillini, Omosessuali e diritti)


invia un commento