| Saggio breve
Le unioni civili |
COMPITO IN CLASSE DI ITALIANO/SAGGIO
BREVE
Sviluppa l'argomento scelto in forma
di "saggio breve" o di "articolo di giornale" utilizzando i documenti e
i dati che lo corredano. Se scegli la forma del saggio breve, interpreta
e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, argomentandola,
la tua trattazione anche se con opportuni riferimenti alle tue conoscenze
ed esperienze di studio. Dà al saggio un titolo coerente con la
tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica,
fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento
culturale, altro). Organizza la trattazione suddividendola in paragrafi,
cui dare uno specifico titolo. Se scegli la forme dell'articolo di giornale,
individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che
ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo "pezzo". Dà
all'articolo un titolo appropriato e indica il tipo di giornale sul quale
ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale
scolastico, altro). Per attualizzare l'argomento puoi riferirti a circostanze
immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilevo).
Per entrambe le forme di scrittura non superare le 4-5 colonne di metà
foglio protocollo.
3. Ambito socio-economico
Argomento: le unioni civili
Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso; il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni. (da Wikipedia)
I seguenti paesi non prevedono alcuna legislazione specifica per la regolamentazione delle unioni civili: Albania, Bulgaria, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Polonia, Repubblica di Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Vaticano. (da Wikipedia)
L'Italia non ha attualmente una legislazione
effettiva per le unioni civili. Nel febbraio 2007 è stato proposto
dal Governo un disegno di legge che riconosce le unioni di fatto, approvato
dal Consiglio dei Ministri.
I primi disegni di legge in proposito
furono
presentati nel 1986, grazie all'"Interparlamentare donne Comuniste" e ad
Arcigay (associazione per i diritti degli omosessuali), la prima proposta
di legge (mai calendarizzata) fu presentata da Alma Agata Cappiello, avvocato
e parlamentare socialista, nel 1988. Dagli anni Novanta è aumentato
il numero di proposte di legge per disciplinare le unioni civili presentate
sia alla Camera che al Senato, così come sono diventati pressanti
gli inviti del Parlamento Europeo alla parificazione dei diritti di coppie
gay e coppie eterosessuali. Sin dall'inizio, il dibattito politico ha registrato
da parte della Chiesa cattolica forti obiezioni ed aspre critiche all'adozione
di una legislazione per le unioni civili.
È attualmente in discussione
alla Camera dei Deputati un disegno di legge di Franco Grillini, che richiama
i Pacs francesi, teso a regolamentare le unioni anche tra individui dello
stesso sesso.
A livello locale, il movimento LGBT,
ha chiesto in diverse città italiane di istituire registri delle
unioni civili. La registrazione anagrafica della convivenza ha solo un
significato simbolico, a meno che il singolo Comune non decida di aggiungere
al valore simbolico dell'unione diritti reali (ad esempio, accesso agli
alloggi popolari). [Ö]
Oltre che eccezioni a livello geografico
esistono anche delle eccezioni per alcune categorie di persone. I partner
di giornalisti e onorevoli, anche se non sposati, possono usufruire del
trattamento sanitario del partner appartenente a queste categorie, inoltre
per gli onorevoli è possibile lasciare al proprio partner la pensione
di reversibilità, anche se tra di loro non sussiste alcun legame
matrimoniale.
L'8 febbraio 2007 il governo italiano
ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede i riconoscimenti delle
unioni di fatto, non sotto la denominazione comune di PACS, ma bensì
di DICO. Tale disegno deve ancora essere sottoposto al voto parlamentare.
Visti i problemi numerici al Senato, ed alcuni problemi di ordine tecnico
giuridico, un comitato ristretto, della commissione giustizia che ha come
relatore il senatore Cesare Salvi (Sinistra Democratica), ha elaborato
una nuova proposta di legge sul CUS (contratto di unione solidale). Questa
proposta di legge, aperta a tutte le coppie etero e gay, verrebbe stipulata
davanti al giudice di pace o dal notaio. Quest'ultimo comunicherebbe l'atto
al giudice di pace, dove verrebbe trascritto in un pubblico registro.
Questa nuova soluzione è
il risultato di un lavoro su tutte le proposte di legge presentate al Senato
in questa legislatura, compreso il ddl del governo sui Dico, ed in particolare
sulla proposta di Biondi. Si prevede la votazione in aula al Senato nei
primi mesi del 2008. [Ö]
In Olanda il matrimonio è
aperto alle coppie dello stesso sesso dal 2001.
Per quanto riguarda le unioni civili,
già dal 1 gennaio 1998 la legge 5 luglio 1997 permetteva alle coppie
dello stesso sesso, e di sesso diverso di registrarsi in appositi registri
comunali delle unioni civili e ottenere gli stessi diritti delle coppie
sposate:
- i partner sono obbligati alla
fedeltà, aiuto e reciproca assistenza
- sono obbligati a condividere la
responsabilità per la cura e mantenimento dei minori
- vi è obbligo di convivenza
- a meno che non dispongano altrimenti
si instaura un rigoroso sistema di comunione universale dei beni
- sui partner grava reciproco obbligo
di mantenimento
- ogni partner ha il diritto di
amministrare i beni che costituiscono il suo apporto alla comunione
- vi è responsabilità
solidale per i debiti contratti in comune
- vi sono diritti di successione
analoghi a quelli del matrimonio
- i partner possono usare il nome
dell'altro
L'unione registrata si scioglie
per la morte di uno dei partner, per assenza o scomparsa di uno dei partner
o per provvedimento di scioglimento del giudice. In caso di separazione
è necessario prevedere l'eventuale corresponsione di alimenti al
partner che non avesse risorse sufficienti.
Dal 1° luglio 1999, inoltre,
è entrata in vigore una legge danese che autorizza il partner di
una coppia registrata ad adottare il figlio dell'altro partner.
Il dibattito sulle unioni incomincia
in Olanda nel 1993 con la presentazione di un disegno di legge che non
avrebbe consentito la registrazione alle coppie omosessuali sebbene un
rapporto del 1991 prevedesse l'introduzione di un modello aperto a tutte
le coppie. Nel 1995 si decise di avvicinare l'istituto il più possibile
al matrimonio. Nel 1996 gruppi di pressione del movimento gay argomentando
che l'unione così come concepita non garantiva l'uguaglianza portò
una maggioranza esigua alla Seconda Camera a votare una mozione sul tema.
Il Consiglio istituì la seconda
commissione Kortmann per esaminare le conseguenze sul diritto internazionale
privato del matrimonio omosessuale. Nel 1997 la commissione sostenne la
necessità di potenziare la disciplina giuridica della relazione
tra i partner e i figli dell'altro partner.
Dal 1979, infine, erano riconosciuti
diritti minimi su tasse, immigrazione, reversibilità delle pensione
ecc. alle coppie dello stesso sesso coabitanti. (da Wikipedia)
La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone omosessuali non può portare in nessun modo all'approvazione del comportamento omosessuale oppure al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. Il bene comune esige che le leggi riconoscano, favoriscano e proteggano l'unione matrimoniale come base della famiglia, cellula primaria della società. Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell'umanità. La Chiesa non può non difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta la società. (Joseph Ratzinger, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali)
Siamo ancora in attesa di un argomento,
di un solo argomento consistente, a favore del riconoscimento legale dei
PACS. Un breve ragionamento, assolutamente laico, potrà convincerci
di quanto appena detto.
Le coppie di fatto si dividono in
due categorie: quelle che non vogliono e quelle che non possono sposarsi.
Delle prime, ragionando in linea di stretto principio, non solo è
opportuno, ma è doveroso che il diritto non si occupi: l'intenzione
dei conviventi (apprezzabile o meno che sia sul piano strettamente morale)
è proprio quella - pur potendolo fare - di non legarsi giuridicamente
e non si vede proprio perché la legge dovrebbe far loro la "violenza"
di considerarle comunque legate, sia pure attraverso un labile PACS, contro
la loro volontà. Si osserva: ma queste coppie escludono solo il
matrimonio "tradizionale", non altre forme di riconoscimento giuridico;
se chiedono l'istituzione del PACS è proprio perché vorrebbero
usufruire di alcuni diritti (in genere di carattere economico), che non
sono attualmente riconosciuti se non alle coppie sposate. Ma la ragione
per la quale tali diritti non sono loro riconosciuti è che esse
non hanno l'intenzione di assumere quei doveri che sono parte essenziale
dell'istituto matrimoniale. Non si può, in buona sostanza, non valutare
se non come parassitaria e quindi indebita l'intenzione di coloro che pretendono
un riconoscimento pubblico della loro convivenza per ottenere diritti senza
doveri. (Francesco D'Agostino, Riconoscere le convivenze?, "líOsservatore
Romano", 14 gennaio 2006)
Con i progetti di legge in materia presentati da tempo anche al Parlamento italiano non ci si propone comunque di modificare né la concezione positiva del matrimonio nel diritto italiano, né quella so-ciologica della famiglia, che nessuna legge potrà mai di per sé modifi-care, ma solo di regolare il caso delle coppie omosessuali stabilmente conviventi che lo desiderino sulla base della piena parità di trattamen-to con quanto disposto, limitatamente ai rapporti fra i coniugi, nel ma-trimonio, e consentendo agli interessati la medesima libertà di scelta. (Franco Grillini, Omosessuali e diritti)