Breve storia del precariato e dei movimenti dei precari nella scuola italiana
di Giuseppe Patroncini
da "Il lavoro di supplente", Roma 2000

Perché precari?

"Poiché si sa benissimo da parte di tutti che io non ho di che nutrirmi o vestirmi, ho chiesto alla pietà vostra, e la vostra benevolenza me lo ha concesso, di potermi affidare e accomodare al vostro mundio, e così ho fatto; cioè che tu debba aiutarmi e sostenermi, tanto per il vitto quanto per il vestiario, secondo quanto potrò servire e meritare; e, finché vivrò, debbo prestarti il servizio e ossequio dovuti ad un uomo libero e non potrò sottrarmi per tutta la vita alla vostra potestà e mundio, ma dovrò rimanere finché vivrò nella vostra potestà e protezione. Conseguentemente si conviene che se uno tra noi avrà voluto sottrarsi a questa convenzione paghi una composizione in entità da determinarsi al suo contraente". (Prece della metà dellíVIII secolo) Questa era la formula con cui, attraverso una preghiera, una prece e, cioè, in forma precaria, appunto, tra il VI e líVIII secolo era in uso per i contadini ottenere protezione militare e terra da lavorare dalla nobiltà guerriera e terriera dellíepoca. Da formule rogatorie di questo genere ha origine il termine "precario" venuto col tempo a significare non solo la dipendenza della propria sorte da un altro, un signore, un guerriero che assicurava protezione e sostentamento, ma proprio la indisponibilità delle decisioni relative alla propria vita ed al proprio lavoro e quindi líinsicurezza di questíultimo. Certo oggi il termine è largamente di moda: la precarizzazione del lavoro è fenomeno che in termini sostanziali (occupazione o disoccupazione) o formali (la flessibilità della sua organizzazione) invade tutti campi dellíattività lavorativa e il vocabolario, nonostante lí invenzione di termini meno pesanti (quello più usato oggi è "interinale"), ha recuperato nellíuso comune questa parola, a cui in passato si preferivano altri termini più specifici ("stagionale", "giornaliero", "a ore", "saltuario"). Sì, perché fino a poco tempo fa líuso comune del termine precario era più facile sentirlo in medicina (la salute precaria) o nella giurisdizione edilizia (quale scempio urbanistico delle nostre città è stato operato sotto la finzione giuridica delle cosiddette costruzioni "in precario"!) e quando veniva usato nel linguaggio riferibile ai rapporti di lavoro ciò era fatto soprattutto per sottolinearne elementi di drammaticità o di polemica. Cíera una sola eccezione, per lo meno a partire dalla fine degli anni sessanta: la scuola. Sarà stato per un motivo culturale, sarà stato per sottolineare gli elementi al tempo stesso di drammaticità della condizione lavorativa e di coesione di classe, sarà stato anche per qualche malcelato disprezzo verso la scuola di massa, scuola precaria piena di precari, fatto sta che alla parola supplente, che ognuno di noi aveva imparato da scolaro di fronte a qualche improbabile maestrina dallíaltrettanto improbabile penna rossa, non appena si passava dallíaltra parte della cattedra si preferiva la parola precario.

Il precariato in Europa

Quella dei precari è una categoria onnipresente nella storia della scuola italiana nei suoi diversi momenti e, per quel che ci risulta, costituisce un fenomeno in questi anni in larga diffusione nelle scuole degli altri paesi europei. In questi ultimi due anni il fenomeno, che molti ritenevano, a torto, essere solo italiano ha avuto una larga diffusione nel continente, anche in presenza di contesti scolastici diversi che non avrebbero neppure lasciato presagire il fenomeno. E, insieme al fenomeno lavorativo e sociale, immancabilmente, sono comparsi i movimenti rivendicativi. In Francia fin dallíottobre 1999 si è sviluppato un forte movimento per rivendicare la sistemazione del personale precario, in un momento in cui il blocco delle assunzioni da parte del governo limitava pesantemente il numero dei posti da mettere a concorso. A questo fenomeno che riguarda gli insegnanti veri propri si è aggiunto il fenomeno dei 70.000 "aiuto-professori", figure ausiliarie non-laureate assunte a contratto annuale con il compito di vigilanti ed animatori, nel quadro di una politica di promozione dellíoccupazione giovanile. Questi soggetti hanno attraversato tutto il movimento che per due anni ha scosso il mondo della scuola francese fino alla caduta del Ministro Allègre e in questíultimo avvenimento la questione del precariato non costituiva un aspetto secondario. Non a caso il documento di convocazione dello sciopero nazionale indetto da cinque federazioni sindacali della scuola il 16 marzo 2000 imputava al ministro un massiccio ricorso al precariato e un insostenibile congelamento delle assunzioni. In Portogallo nel maggio 1999 si è sviluppato un movimento per chiedere lí istituzione di 15.000 nuove cattedre, movimento che è sfociato nella marcia nazionale dei precari. Anche in Spagna, dove il fenomeno ha caratteristiche diverse a seconda delle regioni (alle quali per altro compete larga parte della politica scolastica), con problemi più particolari per esempio nelle isole, il movimento dei precari ha raggiunto il suo apice nel febbraio 2000 con tre giornate di sciopero nazionale indette dalla Coordinadora estatal de los interinos. In altri paesi come líIrlanda, il Regno Unito o i Paesi Bassi il problema non si pone solo perché lì è precario tutto il lavoro, dal momento che questo è regolato solo contrattualmente, con un rapporto strettamente privatistico, che quindi ammette con una certa frequenza anche il licenziamento. Ma. nonostante ciò, a suo modo, il problema si è riproposto nei Paesi Bassi: qui la penuria di professori ha spinto numerose scuole, soprattutto nel settore primario, a ricorrere a studenti di magistero pagati a giornata con uno stipendio pari a circa la metà di quello normalmente attribuito ad un docente. La faccenda è stata denunciata nel novembre 1999 dalle reti televisive olandesi. In Germania invece il tentativo di aggirare il problema ne ha creato altri: poiché i docenti sono assunti a vita e lo stato esita ad aumentarne il numero, sono aumentate le difficoltà a tenere corsi e se i docenti si ammalano per la loro sostituzione ci vogliono settimane. Ciò ha spinto alcuni Laender a tentare di aumentare gli orari degli insegnanti, anziché ricorrere a nuove assunzioni: è stato il caso di Berlino dove però questa situazione ha provocato il 12 aprile 2000 una mobilitazione di 60.000 persone, in barba alle restrizioni in tema di sciopero, che come si sa caratterizzano le relazioni sindacali tedesche nel settore pubblico.

Il precariato ieri e oggi

Se il precariato è onnipresente nella storia della scuola italiana, tuttavia occorre prendere atto che tra il precariato degli anni settanta e quello di oggi vi sono differenze costitutive rilevanti. Il precariato allíinizio degli anni settanta era più numeroso: era quasi la metà del personale allora in servizio, il che vuol dire che si aggirava permanentemente intorno al mezzo milione di unità. Era egualmente diffuso a livello nazionale, nelle diverse classi di concorso e nei diversi gradi di scuola. Ed era il frutto del boom scolastico e della mancanza di programmazione: la crescita della scolarizzazione tra il 1960 ed il 1975 era stata così impetuosa da mandare in "tilt" non solo la macchina amministrativa della scuola italiana insieme agli equilibri sociali, ma anche il tradizionale sistema di reclutamento basato sul concorso, fino ad allora nazionale, per cui come si conveniva per tutti gli impieghi pubblici, dal militare al magistrato, passando per le "mezze maniche", non vi era chi, appena entrato in ruolo, non avesse fatto il suo viatico in qualche provincia lontano da casa. Il precariato di oggi è molto meno numeroso: è difficile fare un calcolo preciso ma non si è lontani dal vero se si ragiona su circa 120.000 persone, mettendo insieme i supplenti su cattedra vacante e disponibile, quelli su cattedra vacante ma non disponibile e quelli impegnati nelle varie sostituzioni temporanee più o meno lunghe. Eí diversamente distribuito nelle classi di concorso: circa i due terzi dei posti vacanti e disponibili appartengono a non più di una dozzina di classi di concorso, su oltre cento, oppure sono posti di sostegno. Eí diversamente distribuito per provincia: le cattedre e i posti vacanti e disponibili sono soprattutto nelle province dellíarco alpino da Cuneo a Udine o in Sardegna. Per questo sulla stampa compaiono spesso interpretazioni un poí schizofreniche secondo cui alternativamente di posti vacanti non ce ne sarebbero o ce ne sarebbero decine di migliaia. Ma soprattutto il precariato nella scuola non è più frutto del boom scolastico o della mancanza di programmazione, ma spesso delle stesse misure economiche ed amministrative. Tra una tornata concorsuale líaltra sono passati in certi casi circa dieci anni e questo ha pesato soprattutto su quella dozzina di classi di concorso e su quelle province di cui si è già detto. Poi una serie di leggi, a partire dalla finanziaria del 1993, ha posto vincoli amministrativi alle assunzioni in ruolo, col risultato che laddove prima si scorrevano le graduatorie oggi si mantengono in servizio dei supplenti annuali. Infine, il mutato clima nei confronti della spesa, intrecciato con il ridimensionamento, a volte solo ufficiale, degli organici ha indotto ad un più ampio ricorso allíistituzione di posti in organico di fatto anziché in organico di diritto: anche su questi non è possibile assumere in ruolo, col risultato che vi vivacchiano i supplenti annuali. Vivacchiano perché le stesse norme, che hanno imposto di non mettere questi posto a concorso, hanno tolto ai supplenti annuali il pagamento delle vacanze estive.

Precariato e sindacalismo

Nondimeno quello col precariato è un rapporto che ha segnato molto la vita e la storia del sindacalismo scolastico italiano, in primo luogo della Cgil Scuola. Vale la pena di ricordare quanto le vicende del precariato e la lotta per la stabilizzazione del posto di lavoro siano allíorigine della storia del nostro sindacato e quanto queste a loro volta siano state unite alla ridefinizione dei diritti e dei doveri del personale docente. Il movimento degli insegnanti sviluppatosi tra il 1968 ed il 1973 rivendicava líabolizione dei concorsi ordinari e líimmissione in ruolo del personale precario attraverso un formazione universitaria ad hoc (obiettivo in fase di attuazione solo oggi!) e allo stesso tempo tutte quelle misure di riconoscimento dei diritti e dei doveri dellíinsegnante (un primo tentativo di definizione di stato giuridico fu avanzato nel 1972 dal Ministro democristiano Misasi e bocciato dal suo stesso partito!), di partecipazione democratica, di contrattazione sindacale, di sperimentazione didattica, che furono ricomprese, in qualche modo, nei decreti delegati del 1974. Non è un caso che la data di inizio di questa vicenda coincida con la fondazione della Cgil Scuola e la sua fine coincida con la stipula del primo accordo contrattuale della storia del sindacalismo scolastico italiano. E comunque in ventisette anni i movimenti rivendicativi del personale precario, congiunti allíazione contrattuale del sindacato hanno prodotto ben sette leggi di immissione in ruolo e di revisione dei meccanismi di reclutamento: in media più di una ogni quatto anni. Una frequenza che al di là di ogni polemica dimostra quanto i bisogni del precariato e líesigenza della stabilità del personale della scuola siano ben iscritti nei cromosomi del movimento sindacale confederale italiano e in particolare della Cgil Scuola.

Il movimento dei precari negli anni settanta

Il movimento si sviluppò attraverso i blocchi degli scrutini del 1969 e del 1970, proclamati allora da tutti i sindacati. Ed anche allora non mancarono le polemiche del caso. Un primo successo fu ottenuto con la legge 6 dicembre 1971 n. 1074 che introduceva gli incarichi a tempo indeterminato e istituiva i corsi abilitanti speciali. Il primo provvedimento dava tranquillità al personale precario che nelle graduatorie di supplenza si collocava in posizione utile per occupare una cattedra vacante: questo personale diventava sostanzialmente illicenziabile fino allí ottenimento dellíabilitazione, a seguito della quale sarebbe avvenuta líassunzione in ruolo. I corsi abilitanti speciali erano invece riservati al personale incaricato a tempo indeterminato della scuola secondaria e consentivano di ottenere líabilitazione senza passare attraverso il concorso anticipando i corsi universitari. I corsi abilitanti speciali, che furono avviati nel 1972, si dimostrarono un volano di organizzazione sindacale e di movimento incredibile: i precari organizzati in delegati di corso esercitarono un rigido controllo sugli esiti e fecero dei corsi abilitanti una sorta di sede permanente di confronto del movimento. Le istanze che sorgevano dai corsi venivano poi riportate nelle assemblee sindacali provinciali che si tenevano di frequente, assicurando un legame tra movimento e organizzazioni sindacali non privo di polemiche ma sicuramente saldo. Nei mesi di ottobre e novembre del 1972 quattro giorni di sciopero, due indetti da Cgil Cisl e Uil e due dai sindacati autonomi per infrangere le resistenze del governo neocentrista di Andreotti, in cui Scalfaro aveva sostituito Misasi alla pubblica istruzione, ottennero una larga adesione della categoria. Líiniziativa si mantenne ad un livello talmente alto da suscitare líattenzione, oltre che del mondo politico, anche di tutto il movimento sindacale. Tanto che nella primavera del 1973 la situazione rischiò di sfociare in uno sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutte le categorie a sostegno dei lavoratori della scuola. Fu questa minaccia che sciolse le ultime resistenze ministeriali e sullíonda di questo movimento e di questa solidarietà si ottennero allora, in una sequenza temporale significativa, il primo contratto (17 maggio 1973), nuove norme per líassunzione in ruolo (30 luglio 1973) e i decreti delegati (13 settembre 1974). La legge delega 30 luglio 1973 n. 477 fu il primo di una lunga serie di interventi sul reclutamento: líart. 17 prevedeva lëassunzione in ruolo, attraverso líinserimento in una graduatoria ad esaurimento, di tutto il personale a tempo indeterminato abilitatosi con i corsi abilitanti speciali (i docenti elementari, il cui titolo era abilitante entravano invece automaticamente, cosa che si ripeterà in tutti i provvedimenti successivi fino al 1989) e líistituzione di nuovi corsi abilitanti ordinari, in attesa che la riforma dellíuniversità istituisse la formazione abilitante universitaria. Entrarono in ruolo circa 200.000 lavoratori, i cosiddetti "diciassettisti".

La legge 463/78

Ma in uníepoca che era ancora di grande espansione scolastica líoperazione non esaurì tutto il precariato, anzi tra il 1974 ed il 1978 se ne formò in abbondanza di nuovo. Anche in questo caso lo svolgimento dei corsi abilitanti ordinari del 1975-1976 si dimostrò un forte fattore di organizzazione e di coesione del movimento: le forme di organizzazione e di controllo già sperimentate in precedenza furono ripetute. Líobiettivo era quello di riprodurre in chiave più vasta quello che si era ottenuto nel 1973. Nel 1977, in base ad uníintesa tra i sindacati confederali e il Ministro Pedini, cominciò ad essere discusso un disegno di legge per líimmissione in ruolo di tutti gli incaricati a tempo indeterminato abilitati. Questo significava líimmissione in ruolo per almeno 150.000 persone. Ma il prezzo dello scambio era rappresentato da due contropartite non di poco conto: la restaurazione del concorso come forma ordinaria di reclutamento, sempre in attesa della riforma universitaria che istituisse una formazione iniziale dei docenti a quel livello, e la sostituzione dellíincarico a tempo indeterminato con líincarico annuale, che rimetteva líincaricato su cattedra vacante di nuovo di fronte al rischio della licenziabilità. Lo scambio non mancò di creare contrasti allíinterno del movimento, in primo luogo diviso tra chi comunque risultava garantito e chi no, e tra questi ultimi e le organizzazioni sindacali. E diede anche luogo alla nascita di effimeri tentativi di sindacalismo alternativo, come il Coordinamento nazionale lavoratori della scuola, nato da alcuni coordinamenti dei precari. Dietro non cíerano comunque solo questioni sindacali: erano gli anni del "Compromesso storico", del Governo di unità nazionale e del Congresso dellí EUR e cíera chi, dietro questo ed altri accordi, leggeva solo connivenze e moderatismi strumentali. Ad ogni modo la legge fu approvata il 9 agosto 1978 col numero 463: nel frattempo era però avvenuta uníassunzione di personale a tempo indeterminato tale da portare il numero dei neo immessi in ruolo alla cospicua cifra di 250.000 persone, con buona pace di quanti un anno prima si ritenevano insoddisfatti.

Il movimento per la legge 270/82

I concorsi ordinari restaurati con la legge 463/78 avrebbero dovuto svolgersi ogni tre anni, ma la scadenza non fu mai rispettata e non solo per scelta del Ministero. Il fatto è che, pur in presenza di fenomeni consistenti prima di stabilizzazione e poi di calo della popolazione scolastica che investivano soprattutto la scuola dellíobbligo, la scuola secondaria superiore continuava ad espandersi e, se si pensa che gli ultimi corsi di abilitazione erano cominciati nel 1975, va detto anche che numerosi supplenti avevano cominciato a lavorare dopo quella data. Nel 1980, a cinque anni dai corsi abilitanti e a due dallíultima sanatoria, il personale docente e non docente incaricato annuale superava già la cifra di 100.000 addetti. Vi era quindi in quellíanno "materia" sufficiente a dar vita ad un nuovo movimento della portata di quello degli anni precedenti. Contribuivano ad alimentarlo non solo la popolazione scolastica, ma anche líaumento del fabbisogno scolastico: i corsi pomeridiani di studio sussidiario, le libere attività complementari, le attività integrative della scuola elementare, i corsi "150 ore" per lavoratori aumentavano líorganico di fatto senza che per questo quei posti venissero tenuti in considerazione per le immissioni in ruolo. E la prima reazione di queste persone, che avevano visto i loro colleghi di poco più anziani, con cui lavoravano gomito a gomito, beneficiati dalle leggi del 1973 e del 1978, era quella di ritenersi vittima di uníingiustizia della storia. Quindi la prima rivendicazione era quella di tornare allíincarico a tempo indeterminato e di bloccare i concorsi ordinari, sperando in qualche corso abilitante. Giova per altro ricordare che, mentre per la scuola secondaria e per la scuola materna le leggi di sanatoria erano comunque collegate ai corsi abilitanti, era entrata in ruolo "ope legis" , cioè senza neppure una parvenza di selezione, una parte cospicua del personale: vale a dire tutto il personale non docente, gli insegnanti tecnico pratici e i maestri elementari, per i quali il titolo magistrale che si conseguiva a 18 anni era riconosciuto già di per sé come abilitante. Sicché nel 1980, Ministro della pubblica istruzione il liberale Valitutti, fu presentato un disegno di legge, noto col numero 1112, teso dare in qualche modo soddisfazione alle richieste dei precari. In qualche modo, perché non si restaurava, come il movimento pretendeva, líincarico a tempo indeterminato, anzi líincarico annuale diventava supplenza annuale, cioè uníulteriore precarizzazione. Non si sarebbero fatti corsi abilitanti ma solo un esame abilitante riservato agli incaricati annuali e a qualche altra categoria di precari. E qui entrava in gioco un altro fattore, quello dei piccoli gruppi di pressione e delle mille nicchie in cui era organizzato líuniverso scolastico e parascolastico italiano: i corsi Cracis, le scuole popolari, le scuole domenicali, i supplenti allíestero, gli "aspecifici" di educazione fisica e di educazione musicale (per capire la particolarità basti pensare che ancora oggi alcuni di questi casi sono irrisolti e la stessa ultima legge 124 del 1999 ne ha preso in considerazione la soluzione forse definitiva). Per fare fronte a tutte queste situazioni la legge prevedeva líistituzione della dotazione organica aggiuntiva, la Doa, progenitrice della Dop ed embrione di quellíorganico funzionale di cui già allora si parlava con le migliori intenzioni, che però sarebbero andate presto frustrate. Comunque erano 40.000 posti in più nellíorganico di diritto, utili, cioè, per líimmissione in ruolo. La discussione della legge fu lunga e laboriosa, bloccata da crisi di governo ogni qualvolta sembrava che un ramo del Parlamento dovesse approvarla. E infatti non sarà Valitutti a gestirne il finale, ma líinossidabile Falcucci, già nota al mondo della scuola per il suo ruolo di sottosegretaria allíistruzione in numerosi governi precedenti. Così una mobilitazione caratterizzata da tumultuanti assemblee, presìdi davanti ai provveditorati e frequenti manifestazioni cittadine finì col convergere nella manifestazione nazionale del personale precario, organizzata da Cgil Cisl e Uil, che si svolse a Roma il 5 febbraio 1982 quando circa 25.000 precari sfilarono davanti al Ministero. La legge fu approvata il 20 maggio 1982 col numero 270. Istituiva una graduatoria ad esaurimento per gli incaricati annuali e una sessione riservata di abilitazione, e alla fine si era riusciti ad ottenere anche che fosse preceduta da corsi di preparazione (ma formatori ed esaminatori non erano le stesse persone!). Comunque tra il 1982 e il 1984 circa 150.000 persone beneficiarono gradualmente dellíimmissione in ruolo. Nel frattempo venivano riattivati anche i concorsi ordinari che si svolsero tra il 1983 e il 1985, a quasi 15 anni dai precedenti, che si erano conclusi nel 1969.

La legge 326/84

Una coda della legge 270/82, prevista espressamente da due articoli, venne gestita con la legge 16 luglio 1984 n. 326. Inizialmente avrebbe dovuto riguardare alcune tipologie di insegnanti già in servizio negli anni settanta, ma fu líoccasione per una nuova rivendicazione da parte dei supplenti annuali del 1982-ë83 e del 1983-ë84 che erano rimasti esclusi dai benefici della L. 270/82. La legge prevedeva una graduatoria speciale ad esaurimento per il personale con supplenza annuale del provveditore fino a quellíanno che si fosse abilitato o nella sessione riservata prevista dalla legge 270/82 o con i concorsi ordinari. Non era prevista quindi nessuna nuova sessione riservata di abilitazione. Gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento avevano anche il diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze, principio che fu istituito allora e che dura tuttora. Ma la provincia dove si era svolta la supplenza annuale, quella in cui si era inseriti in graduatoria e quella in cui si esercitava la precedenza assoluta dovevano coincidere.

La condizione precaria

Si può dire che la legge 270/82 sia stata líultima delle grandi leggi di sanatoria: con tre leggi infatti nellíarco dei dieci anni che vanno dal 1974 al 1984 furono immesse in ruolo circa 600.000 persone su un personale che in quegli anni si aggirava su 1.100.000 unità. Ma il termine di riferimento non è solo quantitativo: la legge chiude quella che potremmo definire la fase espansiva e la costituzione della Doa, al di là dellíuso clientelare che poi se ne fece ai fini dei trasferimenti, sanziona bene la comprensione e il riconoscimento di tutte le attività che avevano investito la scuola italiana nella fase della sua crescita: la trasformazione delle attività integrative della scuola elementare in tempo pieno o delle libera attività complementari in tempo prolungato nella scuola media non sarebbero concepibili senza questo riconoscimento. Ma anche dal punto di vista dei rapporti di lavoro si chiudeva un ciclo, dagli incarichi annuali o triennali degli anni sessanta si era passati agli incarichi a tempo indeterminato, poi di nuovo agli incarichi annuali ed infine alle supplenze annuali. E anche il ricorso alle supplenze diventava più difficile: líart. 19, quello dello straordinario obbligatorio, imponeva che fino a 10 giorni di assenza i docenti fossero obbligati a sostituire i colleghi assenti. Negli anni settanta la condizione del personale supplente era scarsamente considerata: il Dpr 417/74, il decreto delegato che sanciva lo stato giuridico dei docenti, non prevedeva nemmeno la possibilità di uníassenza. Questa la si deduceva dai limiti di sostituibilità con personale interno alla scuola: sei giorni. Facevano eccezione i maestri elementari per i quali era prevista, per concessione ministeriale registrata solo su una circolare (sic!), la possibilità di assentarsi per un mese a stipendio pieno (dimezzato al primo anno di supplenza). Ma negli anni settanta la condizione supplente era considerata transitoria: gli incaricati a tempo indeterminato avevano quasi tutti gli stessi diritti di quelli di ruolo, almeno quelli fondamentali. Non era più così per i supplenti annuali: per loro veniva prevista la possibilità di assentarsi, solo per malattia, un mese al 100% dello stipendio e due al 50% (ma un mese solo al 50% se si era al primo anno di servizio) e successivamente, nel 1988, verrà comunque garantita loro la possibilità di assentarsi anche fino a sei mesi, di cui tre evidentemente non retribuiti. Cresceva perciò nel corso degli anni ottanta la consapevolezza che anche la condizione precaria andasse regolamentata.

La ripresa del movimento alla fine degli anni ottanta

Sul finire degli anni ottanta il precariato aveva raggiunto nuovamente cifre significative. Ciò ridiede fiato ad una serie di rivendicazioni, che furono sintetizzate nella procedura che da quel momento si chiamerà "doppio canale". In pratica si trattava di fare tesoro dellíesperienza sul reclutamento accumulata negli ultimi quindici anni, durante i quali graduatorie di personale abilitato avevano o sostituito o affiancato le tradizionali graduatorie di merito dei concorsi ordinari: líidea era quindi quella di istituire un meccanismo che al 50% funzionasse per chiamata dalle graduatorie di merito e per il 50% da una graduatoria permanente degli abilitati. Ma prima che tali principi iniziassero ad essere collaudati con la legge 27 dicembre 1989 n. 417, bisognava fare i conti con uno dei bisogni primari del precariato: quello di non sprecare abilitazioni già acquisite o concorsi già superati. Vi erano infatti in circolazione dal 1984 non poche persone in queste condizioni. Il movimento dei precari di quegli anni attraversò i sussulti che investirono tutto il corpo docente, in parte mischiandosi ai più ampi movimenti, in parte restandone offuscato. Non cíè dubbio che i precari diedero un grande contributo al grande sciopero generale della scuola organizzato da Cgil Cisl e Uil nel 1986, il più grande nella storia del movimento sindacale nella scuola, così come presero parte alla contestazione dei Cobas e furono anzi la "fanteria" del blocco degli scrutini del 1987, senza riceverne tuttavia grandi benefici, dal momento che le spinte salariali di quegli anni lasciarono ben poco spazio a nuovi investimenti per nuove assunzioni. Così la legge 4 luglio 1988, n. 246 diede soddisfazione solo alla porzione più anziana di precariato. I servizi di riferimento, infatti, risalivano al periodo 1975-1981. Chi possedeva due anni di servizio in questo periodo accedeva a due graduatorie in due province diverse: una corrispondente a quella di servizio, líaltra scelta liberamente. Questa seconda graduatoria fu di lì a poco trasformata in graduatoria nazionale. Per i non abilitati era previsto un esame di abilitazione, che però non era preceduto da corsi abilitanti.

Il doppio canale

La legge 27 dicembre 1989 n. 417, invece, istituì, a fianco del concorso ordinario (concorso per esami e titoli) e della relativa graduatoria di merito, il concorso per soli titoli: in pratica si trattava di una graduatoria permanente a cui accedevano tutti gli abilitati con 360 giorni di servizio negli ultimi tre anni. In prima applicazione, dato il ritardo nellíindizione dei concorsi ordinari che iniziarono solo nel 1991-ë92, finì con líessere soddisfatta la rivendicazione dei precari che esigevano per il concorso per soli titoli il 100% dei posti. Inoltre in quellíoccasione i docenti elementari di sostegno (ma non quelli su posto comune) e gli insegnanti tecnico pratici entrarono in ruolo ancora una volta "ope legis" . Per il personale precario non abilitato era prevista uní abilitazione riservata consistente in un esame senza alcun corso di preparazione. Per gli inseriti nella graduatoria del concorso per soli titoli era prevista la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze.

Uno stato giuridico per i precari

Negli anni tra il 1990 e il 1992, tra abilitazioni riservate e concorsi ordinari, ebbe luogo uníondata di iscrizioni a graduatorie e di assunzioni. Queste ultime furono circa 100.000 e si raggiunse il più basso livello nel conferimento delle supplenze annuali da parte dei provveditori agli studi, con un precariato praticamente limitato alle sostituzioni e non più alla copertura di cattedre vacanti. Qualcuno imprudentemente inneggiò anche alla fine del precariato nella scuola. Ma mentre per il concorso per soli titoli si procedette con regolarità a bandi triennali, lo stesso non avvenne per i concorsi ordinari, che negli anni novanta furono abbastanza regolari solo nella scuola elementare. A ciò si aggiunsero, a partire dal 1993, alcuni vincoli nelle assunzioni in ruolo finalizzati al contenimento della spesa pubblica, che fecero nuovamente e rapidamente lievitare le supplenze annuali. In particolare fu introdotta una restrizione nelle assunzioni, che imponeva di non utilizzare, ai fini delle nomine in ruolo, i posti e le cattedre di cui non fosse sicura la conservazione anche nellíanno successivo. Questa misura si andava a sommare alle operazioni di utilizzazione del personale soprannumerario in classi di concorso diverse da quelle di appartenenza, con il corollario di sottrazione di posti anche in questo caso alle nomine in ruolo. In altre parole, come se non bastasse il mutato clima politico e culturale improntato al neoliberismo, si accentuavano gli elementi che favorivano la crescita dellíorganico di fatto rispetto a quello di diritto. Sicché verso la metà degli anni novanta la situazione del precariato si caratterizzava nuovamente per un sostanziale equilibrio numerico tra i supplenti temporanei impegnati nelle sostituzioni dei colleghi assenti e quelli a vario titolo impegnati nelle supplenze annuali. Ma la sottrazione di posti alle nomine in ruolo aveva avuto conseguenze anche sul rapporto di lavoro: la supplenza annuale fino al termine dellíanno scolastico (31 agosto), col conseguente pagamento delle vacanze estive, beneficio che in origine spettava a tutti coloro che avessero raggiunto un certo numero di giorni di servizio, era rimasta prerogativa solo di coloro che con nomina del provveditore avessero occupato una cattedra utile allíimmissione in ruolo. Fin dal 1983 una legge finanziaria aveva tolto questa prerogativa ai supplenti impegnati in sostituzioni annuali e la legge finanziaria del 1993 aveva istituito la supplenza annuale fino al termine delle attività didattiche (per convenzione solitamente il 30 giugno) per i posti vacanti ma non disponibili per nomina in ruolo. Inoltre il vantaggio a suo tempo accordato ai docenti della scuola elementare in termini di malattia veniva unilateralmente ritirato. Diventava quindi importante ridefinire una sorta di stato giuridico dei precari in merito soprattutto al problema delle assenze. La cosa fu fatta col contratto nazionale di lavoro del 1995: il passaggio, avvenuto allora, dalla contrattazione pubblica a quella di diritto comune apriva la possibilità di affrontare con meno vincoli anche i rapporti di lavoro più particolari. Si ottenne in quella circostanza che ai supplenti temporanei di tutti i gradi di scuola fossero riconosciuti trenta giorni di assenza per malattia retribuiti al 50%, mentre per le varie tipologie di supplenti annuali fu mantenuto il vecchio trattamento, anzi questíultimo venne migliorato nel contratto del 1998 con líabolizione delle riduzioni al trattamento economico previste nel primo anno di servizio. A tutti i supplenti vennero poi riconosciuti permessi non retribuiti fino a sei giorni, che si aggiungevano a tutti i permessi di carattere più universale (matrimonio, assistenza parenti portatori di handicap, diritto allo studio).

Líultimo movimento dei precari e la legge 124/99

Ma il rinfoltirsi delle schiere dei precari non poteva non favorire la ripresa di nuovi movimenti rivendicativi, a maggior ragione sollecitati dalle "privazioni" imposte per legge nel 1993-1994. Aggravavano il tutto una serie di misure volte ad appesantire i concorsi e la revisione delle classi di concorso e di alcuni ordinamenti scolastici della secondaria superiore che modificavano titoli di accesso e cancellavano insegnamenti e cattedre. Tra il 1994 ed il 1995, nella convulsa situazione politica della cosiddetta fine della "prima repubblica", riprese uní agitazione, caratterizzata da rivendicazioni frammentarie di gruppi differenti di precari (abilitati, non abilitati, insegnanti di sostegno, docenti di religione, ecc.). Non a caso questa vicenda nacque da un gruppo di docenti siciliani dipendenti dallíamministrazione regionale e da questa liquidati, che "chiedevano asilo" alla scuola statale, si estese subito alle province del nord dove più frequenti erano le supplenze annuali anche tra i non abilitati, e vide come protagonisti non solo le organizzazioni sindacali, ma numerosi gruppi: oltre ai vari coordinamenti provinciali, più o meno vicini ai sindacati, due o tre autodenominatisi Coordinamento nazionale dei precari, addirittura un Sindacato nazionale dei precari, un paio di associazioni nazionali di docenti di sostegno e, forse il più significativo tra questi gruppi, un Comitato insegnanti precari, per non parlare di comitati e associazioni organizzate per disciplina o per titolo di studio, rinfocolate dalle riforme delle cattedre e delle classi di concorso che modificavano le consistenze organiche. In poco tempo líagitazione mise capo anche ad un risultato tanto improvvisato quanto effimero: un disegno di legge per lí istituzione di corsi abilitanti fu presentato sul finire del 1995 dalla maggioranza di destra allora al governo, in particolare dai suoi parlamentari siciliani. La cosa era tanto più strana e dal vago sapore elettoralistico, dal momento che la stessa maggioranza imputava alle politiche di sanatoria la bassa qualità dellíinsegnamento. Ed infatti la legge si arenò sullíapprossimazione della previsione di spesa e sulla difficile individuazione e definizione dei beneficiari. Ma ormai líipotesi di una legge che sanasse la situazione era sul tappeto. Venne così presentato dal nuovo governo dellíUlivo nel 1996 un disegno di legge, prima 932 poi 932-bis, che rivedeva tutta la normativa sul reclutamento e sulle supplenze, pur non mettendo in discussione il principio del doppio canale. Era questo líesito di un movimento, come abbiamo visto, frammentato dove entravano interessi diversi, alcuni dei quali matureranno anche nel lungo iter di discussione della legge (oltre mille giorni): quello dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei passati concorsi, che si opponevano a nuovi bandi e che ottennero líingresso nella nuova graduatoria permanente a prescindere dal servizio; quello dei docenti di sostegno che, in quanto già specializzati, avrebbero voluto líope legis e una classe di concorso a sé ma che ottennero solo uníabilitazione riservata particolare; quelli che nel frattempo, avendo maturato i diritti del vecchio doppio canale, avrebbero voluto il ritorno a questo ma che ottennero solo una fascia apposita nelle graduatoria permanente; quelli della stessa amministrazione centrale e periferica che ottennero l'eliminazione delle graduatorie provinciali delle supplenze. Una frammentazione complicata e difficile da governare, col rischio di compromessi che per accontentare tutti finivano col non soddisfare pienamente nessuno e con una procedura convulsa punteggiata dalle interruzioni della vita politica e dagli allarmismi generati dallíindizione dei nuovi concorsi alla vigilia dellíapprovazione della legge. Ne è uscita appunto la legge 124 del 3 maggio 1999, attualmente in vigore, che prevede, a fianco delle graduatorie di merito dei concorsi, líistituzione di una graduatoria permanente, organizzata a fasce "di annata" (o, meglio, di scadenza concorsuale), utile sia per le assunzioni in ruolo sia per il conferimento delle supplenze annuali da parte dei provveditori, mentre per le supplenze temporanee, abolite le graduatorie provinciali, ci si affida alle sole graduatorie díistituto, allíinterno delle quali chi è in graduatoria permanente conserva la precedenza assoluta. I piatti forti della legge sono comunque due: líampliamento dei beneficiari del diritto di ingresso in graduatoria, per il quale non occorrono più i fatidici 360 giorni di servizio statale, e líistituzione di una sessione riservata di abilitazione preceduta da corsi di preparazione. Questíultimo risultato, soprattutto, riporta le condizioni di abilitazione ad una situazione favorevole per gli aspiranti, che non si verificava dagli anni settanta. Tutto a posto dunque? Purtroppo no, perché la legge deve essere collaudata, soprattutto nella parte che riguarda la gestione delle graduatorie, delle nuove regole e dei punteggi per le supplenze, perché nellíattuazione della sessione riservata ci sono stati errori e ritardi che hanno complicato e stanno ancora complicando la gestione e perché, equilibrati in qualche modo i diversi interessi presenti nel campo dei precari, hanno già fatto capolino quelli dei "precari di domani", in particolare quelli degli studenti delle scuole di specializzazione universitaria e delle facoltà di scienze della formazione primaria, due istituzioni che, richieste dalla Cgil Scuola alla fine degli anni sessanta e avviate solo nel 1999, prefigurano il futuro sistema di abilitazione. Ma questa è cronaca dellíoggi.


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